DVR PARRUCCHIERA IN WORD

127,50 

MODELLI OPERATIVI EDITABILI IN WORD  DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R)

REALIZZA IL TUO D.V.R IN WORD IN POCHI PASSAGGI USANDO WORD.

NEL SERVIZIO “DVR BASE ” E’ COMPRESO:

-MODELLI DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI CONFORME ALL’ART 28 D.lgs 81/2008 s.m.i. ,D.VR CON LE FASI E ATTREZZATURE EDITABILI IN WORD.

-VALUTAZIONE IN EXCEL STRESS LAVORO CORRELATO CON METODO OGGETTIVO SECONDO IL METODO INAIL.

-MODELLO STANDARD DI D.U.V.R.I (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI) EDITABILE IN WORD

-MODELLO DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI IN WORD REDATTO SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE CONFORME ALL’ART 29 comma 5 D.lgs 81/2008 s.m.i EDITABILE IN WORD

Note Generali:

IMPONIBILE: EURO 127,50 IVA ESENTE

Tutti I Prezzi Sono IVA ESENTE In quanto Operazioni per servizi professionali effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.”

In tutti i nostri servizi non si applica l’iva in quanto trattasi di un Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Info determinazione prezzi esposti

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Descrizione del servizio offerto

MODELLI OPERATIVI EDITABILI IN WORD  DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R)

REALIZZA IL TUO D.V.R IN WORD IN POCHI PASSAGGI.

D.V.R Standardizzato Art.29 Comma 5 + D.V.R Art.28 D.Lgs 81/2008 Specifico Per Una Parrucchiera

Richiedi il nostro servizio base online per la redazione del Documento valutazione dei rischi editabile in word con presente gia’ al suo interno un analisi dei rischi specifici a questo settore ateco.

Richiedendo il servizio potrai accedere alla nostra area clienti e scaricare tutti i documenti editabili in word da rendere maggiormente attinenti alla vostra realta’ aziendale.

Potrete scegliere se realizzare il vostro documento valutazione dei rischi mediante la procedura standardizzata prevista dall’art 29 comma 5 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni., oppure se utilizzare il Dvr “classico” valido per tutte le aziende come previsto dall’art 28 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Servizio di consulenza base online valida 12 mesi.

NEL SERVIZIO “DVR BASE ” E’ COMPRESO:

-MODELLO DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI CONFORME ALL’ART 28 D.lgs 81/2008 s.m.i. ,D.VR CON LE FASI E ATTREZZATURE.

-VALUTAZIONE IN EXCEL STRESS LAVORO CORRELATO CON METODO OGGETTIVO SECONDO IL METODO INAIL.

-MODELLO STANDARD DI D.U.V.R.I (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI).

-MODELLO DI DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI IN WORD REDATTO SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE CONFORME ALL’ART 29 comma 5 D.lgs 81/2008 s.m.i.

IN OMAGGIO UN SEMPLICE APPLICATIVO IN EXCEL PER REDARRE IL D.V.R SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PREVISTE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI

DVR PARRUCCHIERA IN WORD

IL DVR CHE POSSIAMO FORNIRTI MEDIANTE IL SERVIZIO BASE DI CONSULENZA  COMPRENDE GIA’ UNA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ E ATTREZZATURE  PRESENTI IN UN SALONE DI PARRUCCHIERI

FASI LAVORATIVE PRESENTI ATTREZZATURE PRESENTI
Fasi Lavorative Gia’ Presenti Nel Documento Di Valutazione Con Un Analisi Del Rischio, Un Elenco Di Prescrizioni Specifiche E D.P.I: Attrezzature  Presenti Nel Documento Di Valutazione Con Un Analisi Del Rischio, Un Elenco Di Prescrizioni Specifiche E D.P.I:
ACCOGLIENZA CLIENTE E LAVAGGIO DEI CAPELLI
ATTIVITA’ DI ESTETISTA
COLORAZIONE DEI CAPELLI
COLPI DI SOLE E MECHES
MESSA IN PIEGA E CONGEDO CLIENTE
PULIZIA DEGLI AMBIENTI
PULIZIA SERVIZI IGIENICI
TAGLIO DEI CAPELLI
PERMANENTE E STIRATURA DEI CAPELLI
ATTREZZATURA MANUALE PER IL TAGLIO
ASPIRAPOLVERE
PHON, CASCO, PIASTRA STIRANTE E LAMPADA IR
REGISTRATORE DI CASSA
SCAFFALATURE
TELEFONO
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE
SCALA DOPPIA

Possiamo fornirvi a titolo di consulenza online anche esclusivamente il modello di D.v.r editabile in word con un analisi standard del rischio delle fasi lavorative ed attrezzature piu’ comuni presenti nell’attività, mentre a voi occorrerà solo inserire i vostri dati aziendali, dei lavoratori e degli incaricati alla sicurezza e poche altre cose che vi indicheremo.

articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Gli articoli 17 e 29 del Dlgs 81/2008 s.m.i(Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR PROCEDURA STANDARDIZZATA PER IMPRESE SOTTO I 10 DIPENDENTI).

In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il DVR dovrà avere data certa ( , mentre se il documento è firmato dal Datore di lavoro, dal responsabile alla sicurezza dei lavoratori e dal medico competente se necessario, la firma di quest’ultimi, specialmente del R.L.S equivale a data certa contenuta nel documento di valutazione del rischio.
e dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi e procedure classiche e standardizzate Articoli 17 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29.
L’articolo 17, definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR);
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo  la modalità “classica”.
La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui rischi legati a stress lavoro-correlato rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
rischi legati a differenze di genere e provenienza  da altri Paesi rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti  in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 29
L’articolo 29 introduce la modalità redazione del DVR secondo  le procedure standardizzate.
In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR  in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono  effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Non possono  ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti  attività:
aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
centrali termoelettriche;
impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
strutture di ricovero e cura pubbliche  e private con oltre 50 lavoratori.

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